|
Depositate le motivazioni della sentenza sui fatti di Genova. (leggi tutto)
"premesso che la mancanza, nel nostro sistema penale, di uno specifico reato di “tortura” ha costretto l’ufficio del PM a circoscrivere le
condotte inumane e degradanti ( che avrebbero potuto senza dubbio
ricomprendersi nella nozione di “tortura” adottata nelle convenzioni
internazionali ) compiute
in danno delle parti offese transitate nella caserma della P.S. di
Ge-Bolzaneto durante i giorni del G8, condotte che questo Collegio
ritiene pienamente provate”.
“(…)
come in qualsiasi altro procedimento penale, anche in questo processo,
quantunque celebrato in un’atmosfera caratterizzata da forti
contrapposizioni politico-ideologiche sia sui mezzi di informazione che
nell’opinione pubblica, sono stati portati a giudizio non situazioni
ambientali o orientamenti ideologici, bensì, ovviamente, singoli
imputati per specifiche e ben individuate condotte criminose loro
attribuite nei rispettivi capi di imputazione, che costituiscono la via
maestra da cui il giudicante non deve mai deviare.”
“(…)
Dalla messe dei suddetti riscontri sono risultate pienamente provate le
seguenti condotte tenute nel sito di Bolzaneto in danno degli arrestati
e fermati:
1)
insulti e percosse inflitti durante gli assembramenti di appartenenti
alla varie forze di polizia presenti nella caserma, che si formavano
all’arrivo dei gruppi di arrestati, sia pure non con sistematica
frequenza, come è emerso in dibattimento, laddove diverse persone
offese hanno riferito di non essere state oggetto di tale trattamento;
2)
posizione vessatoria ( consistente nell’imposizione dello stazionamento
in piedi, a gambe divaricate e braccia alzate diritte sopra la testa)
nel cortile, contro il muro della palazzina dove erano situate le celle
o contro la rete di recinzione del campo da tennis a essa prospiciente
ovvero nei pressi della attigua palazzina dove si effettuavano le
operazioni di fotosegnalamento;
3)
passaggio nel corridoio tra due ali di agenti di diverse forze che
percuotevano con schiaffi e calci, tentavano di far cadere a terra gli
arrestati sgambettandoli, ingiuriavano e, spesso, sputavano;
4)
posizione vessatoria di stazionamento in cella, che poteva essere o
identica a quella che veniva fatta assumere in cortile ovvero in
ginocchio con il viso rivolto alla parete e veniva fatta mantenere per
ore e ore ( addirittura, in certi casi, per 10, 18, 20 ore e oltre ),
senza possibilità di riposo o di sedere, se non per pochi minuti
5)
posizione vessatoria di transito, durante i passaggi in corridoio e nel
percorso verso l’edificio del fotosegnalamento, consistente
nell’obbligare gli arrestati a tenere la testa abbassata sin quasi
all’altezza delle ginocchia e/o nel torcere dolorosamente loro uno o
entrambe le braccia dietro la schiena;
6)
altre posizioni vessatorie, quali, per es., quella c.d. della
“ballerina”, consistente nel restare in piedi, in equilibrio sulle
punte dei piedi o su una gamba sola (si vedano, tra le tante , le
dichiarazioni di Borgo, Otero Balado, Rossomando Massimiliano) o quella
rappresentata dal restare per ore con le mani strette dai “laccetti” di
plastica (cfr. per es., deposizioni di Mazzoli, Bonnecase);
7)
obbligo di rimanere nelle suddette posizioni imposto anche alle persone
ferite o che, comunque, si trovavano in stato di menomazione fisica
(per tutti, emblematici i casi della Kutschkau, gravemente sofferente
per la frattura della mandibola e di vari denti provocatale nel corso
dell’irruzione alla scuola Diaz, di De Munno, giunto a Bolzaneto con un
piede fratturato, di Tabbach, costretto a restare in piedi per diverse
ore contro il muro nonostante fosse portatore di protesi a una gamba);
8)
percosse in tutte le parti del corpo, compresi i genitali, ( con
conseguenti lesioni in vari casi ) inferte con le mani coperte da
pesanti guanti di pelle nera e con i manganelli, in tutti i locali
della palazzina adibita a celle, dall’atrio, al corridoio, alle celle,
ai bagni, sia per costringere gli arrestati a mantenere la posizione
vessatoria loro imposta ( in cella, in corridoio e nell’atrio ) sia
senza apparente motivo ovvero quale reazione a richieste di poter
conferire con un magistrato o un avvocato ( si veda il caso di Devoto),
di essere accompagnati in bagno con sollecitudine o, ancora, di
conoscere il motivo del fermo o dell’arresto;
9)
spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle, che hanno anche
comportato, nel caso di Leone Katia, verificatosi nella giornata del
sabato 21 luglio, un malore accompagnato da forti conati di vomito (
episodio riferito non soltanto dalla diretta protagonista, ma da
numerose parti lese compagne di cella, quali la Grippaudo, la Flagelli,
il De Vito, il Gagliastro, l’Amodio e confermato dall’imputato
Toccafondi, che era intervenuto per prestare le necessarie cure alla
Leone);
10)
insulti di ogni tipo, da quelli a sfondo sessuale, diretti in
particolare alle donne ( puttane, troie), a quelli razzisti ( cfr.
dichiarazioni di Anerdi, Francisco, dileggiato per il colore della
pelle) a quelli di contenuto politico ( comunisti merde, zecche
comuniste, rossi bastardi, siete peggio della merda, bastardi
comunisti), minacce, che variavano da quelle di percosse e,
addirittura, di morte, a quelle di stupro ( cfr. deposizione Subri),
costrizioni a pronunciare frasi lesive della proprie dignità personale,
quali “sono una merda” ( Rossomando Angelo) e frasi o inni al fascismo,
al nazismo, a Mussolini e Hitler, a sfilare lungo il corridoio facendo
il saluto “romano” e il passo c.d. “dell’oca” ( cfr. dichiarazioni, tra
le molte, di Subri, Lupi, Aveni, Carcheri Alessandro. Nebot,
Percivati), a ascoltare il motivo di “Faccetta nera”, suonato forse con
un telefono cellulare, e frasi antisemite e ineggianti ai regimi
fascista e nazista e alla dittatura del generale Pinochet: queste
ultime espressioni di carattere politico, già di per sé intollerabili
sulla bocca di appartenenti a Forze di polizia di uno Stato
democratico, che pone il ripudio del nazifascismo tra i valori della
propria Costituzione, sono risultate, nella situazione specifica, tanto
più ripugnanti e vessatorie in quanto dirette contro persone tutte
appartenenti, sia pure con sfumature e posizioni differenti tra loro, a
un’area politico-sociale che si ricollega ai principi del pacifismo,
dell’antifascismo e dell’antirazzismo;
11)
taglio forzato dei capelli ( cfr., sul punto, dichiarazioni della Ender
e della Hager Morgan) e distruzione di oggetti personali ( per es.
cellulari, monili etc);
12)
sottoposizione degli arrestati a lunghe attese prima di essere
accompagnati ai bagni, tanto da costringere molti di loro a urinarsi
addosso ( per tutte, dichiarazioni della parte offesa Tangari);
13)
marchiatura su una guancia, con un pennarello colorato, degli arrestati
alla scuola “Diaz”, come se non di persone si trattasse, bensì di capi
di bestiame o di imballaggi di merci.
L’elenco
delle condotte criminose poste in essere in danno delle persone
arrestate o fermate transitate nella caserma di Bolzaneto nel giorni
compresi tra il 20 e il 22 luglio 2001 consente di concludere, senza
alcun dubbio, come ci si trovi dinanzi a comportamenti che rivestono, a
pieno titolo, i caratteri del trattamento inumano e degradante e che,
quantunque commessi da un numero limitato di autori, che hanno tradito
il giuramento di fedeltà alle leggi della Repubblica Italiana e,
segnatamente, a quella che ne costituisce la Grundnorme, la Carta Costituzionale,
e in una particolare ( e si spera irripetibile) situazione ambientale,
hanno, comunque, inferto un vulnus gravissimo, oltre a coloro che ne
sono stati vittime, anche alla dignità delle Forze della Polizia di
Stato e della Polizia Penitenziaria e alla fiducia della quale detti
Corpi devono godere, in virtù della meritoria attività quotidiana
svolta dalla stragrande maggioranza dei loro appartenenti, nella
comunità dei cittadini”.
“(…)
In realtà, purtroppo, il limite del presente processo è rappresentato
dal fatto che, quantunque ciò sia avvenuto non per incompletezza
nell’indagine, che è stata, invece, lunga, laboriosa e attenta da parte
dell’ufficio del P.M., ma per difficoltà oggettive ( non ultima delle
quali, come ha evidenziato la Pubblica Accusa, la scarsa collaborazione delle Forze di Polizia, originata, forse, da un malinteso “spirito di corpo”) la
maggior parte di coloro che si sono resi direttamente responsabili
delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta ignota (…)”.
|